
Studio Legale Vassalli
DISPOSIZIONI GENERALI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
NEL PROCESSO CIVILE, AMMINISTRATIVO, CONTABILE E TRIBUTARIO
(D.P.R. 115/2002)
ISTITUZIONE DEL PATROCINIO
È assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate (art. 74 co. 2 D.P.R. 115/2002).
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre 2021-20 gennaio 2022, n. 10 (in G.U. 1ª s.s. 26/01/2022, n. 4), ha previsto che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo.
L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse (art. 75 co. 1 D.P.R. 115/2002).
La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico (art. 75 co. 2 D.P.R. 115/2002).
CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE (art. 76 D.P.R. 115/2002)
Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68 (valore così aggiornato da ultimo dal Decreto 23 luglio 2020).
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante; inoltre, in tal caso, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.
ADEGUAMENTO DEI LIMITI DI REDDITO PER L’AMMISSIONE (art. 77 D.P.R. 115/2002)
I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO (art. 78 D.P.R. 115/2002)
L'interessato che si trova nelle condizioni per beneficiare del patrocinio a carico dello Stato, può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.
L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, D.P.R. 445/2000.
CONTENUTO DELL’ISTANZA (art. 79 D.P.R. 115/2000)
L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:
a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini;
d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. Nel caso di impossibilità a presentare la predetta documentazione, al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea è consentito produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione (Corte Costituzionale, sentenza 10 giugno - 20 luglio 2021, n. 157).
Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.
NOMINA DEL DIFENSORE (art. 80 D.P.R. 115/2002)
Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato
davanti al quale pende il processo.
Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2.
ONORARIO E SPESE DEL DIFENSORE (art. 82 D.P.R. 115/2002)
L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
ONORARIO E SPESE DELL’AUSILIARIO DEL MAGISTRATO E DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE (art. 83 D.P.R. 115/2002)
L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.
La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.
Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI PAGAMENTO (art. 84 D.P.R. 115/2002)
Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione.
DIVIETO DI PERCEPIRE COMPENSI O RIMBORSI (art. 85 D.P.R. 115/2002)
Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.
Ogni patto contrario è nullo.
La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.
RECUPERO DELLE SOMME DA PARTE DELLO STATO (art. 86 D.P.R. 115/2002)
Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.
CONTROLLI DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA (art. 88 D.P.R. 115/2002)
Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
aggiornato al 25 ottobre 2022
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