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Studio Legale Vassalli

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DELL’ISTITUZIONE DI EREDE E DEI LEGATI

Articoli dal 625 al 632 del Codice Civile

Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare. La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi (art. 625 c.c.).
Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre (art. 626 c.c.).
Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta (art. 627 c.c.). Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace. Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci a ricevere.
Sono nulle le disposizioni a favore di persona incerta, ovvero le disposizioni fatte a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata (art. 628 c.c.).
Sono invece valide le disposizioni a favore dell'anima qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine (art. 629 c.c.). Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario. Il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento.
Per quanto riguarda le disposizioni a favore dei poveri e altre simili (art. 630 c.c.), espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.
È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità (art. 631 c.c.). Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all'onerato. Se l'onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni.
È altresì nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del legato (art. 632 c.c.). Sono invece validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.

I LEGATI

Articoli 649 e seguenti del Codice Civile

IL LEGATO, IL SUBLEGATO E IL PRELEGATO
Ai sensi dell’art. 662 c.c., il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.
Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.
Se l'obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo (art. 663, 1° comma, c.c.). Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del testatore (art. 663, 2° comma, c.c.).

Quando la prestazione oggetto del legato grava a carico non degli eredi ma di uno o più legatari ricorre la figura del sublegato. In tal caso il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata (art. 671 c.c.).

Il prelegato è un legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredità (art. 661 c.c.): esso si considera come legato per l'intero ammontare.

La cosa legata, con tutte le sue pertinenze, deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore (art. 667, 1° comma, c.c.).
Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero (art. 667, 2° comma, c.c.).
Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica (art. 667, 3° comma, c.c.).
Se la cosa legata è gravata da una servitù, da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne è sopportato dal legatario (art. 668, 1° comma, c.c.).
Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell'eredità, o anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto (art. 668, 2° comma, c.c.).
Se oggetto del legato è una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento (art. 669, 1° comma, c.c.). Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo, ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto (art. 669, 2° comma, c.c.).
Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato (art. 672 c.c.).
Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore. L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (art. 673 c.c.).

SINGOLE FIGURE DI LEGATI TIPICI
Il legato di cosa altrui (art. 651 c.c.), di norma, è nullo. Tuttavia, il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è considerato valido se dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In questo ultimo caso l'onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo. Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido.

Per quanto riguarda il legato di cosa solo in parte del testatore (art. 652 c.c.), se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità della disciplina del legato di cosa altrui.

Se la cosa legata era già di proprietà del legatario al tempo in cui fu fatto il testamento e si trova nella sua proprietà anche al tempo dell’apertura della successione, il legato è nullo (art. 656, 1° comma, c.c.). Se però al tempo dell'apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido; è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà dell'onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento (art. 656, 2° comma, c.c.).

Legato di cosa acquistata dal legatario dopo la confezione del testamento (art. 657 c.c.): se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto perché revocato a norma dell’art. 686 c.c. Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo, il legato è senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, se il testatore voleva disporre un legato di cosa altrui.

È valido il legato di cosa determinata solo nel genere (art. 653 c.c.), anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte.
Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi è obbligato a dare cose di qualità non inferiore alla media; ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l'onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore (art. 664 c.c.). Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nell'eredità, il legatario può scegliere la migliore. Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del terzo comma dell'articolo 631, ovvero è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni.
Se l'onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la facoltà di scegliere si trasmette al suo erede (art. 666 c.c.). La scelta fatta è irretrattabile.

Legato di cosa non esistente nell'asse (art. 654 c.c.): quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte. Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.

Il legato di cosa da prendersi da certo luogo (art. 655 c.c.) ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l'intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.

Il legato di un credito o di liberazione da un debito (art. 658 c.c.) ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore. L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.
Distinto dal precedente è il legato a favore del creditore (art. 659 c.c.) che ricorre quando il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore: in tale ipotesi il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.

Con il legato alternativo (art. 665 c.c.) il testatore attribuisce due o più cose determinate in modo alternativo: in tal caso la scelta spetta all'onerato, a meno che il testatore l'abbia lasciata al legatario o a un terzo.
Come per il legato di genere, anche nel legato alternativo se l'onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la facoltà di scegliere si trasmette al suo erede (art. 666 c.c.). La scelta fatta è irretrattabile.

Legato di prestazioni periodiche (art. 670 c.c.): se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorché fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine. Si può tuttavia esigere all'inizio del termine il legato a titolo di alimenti.

Il legato di alimenti (art. 660 c.c.), a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'articolo 438 (cioè quanto necessario per la vita dell’alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale), salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.


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