
Studio Legale Vassalli
Articoli 565 e seguenti del Codice Civile
La successione legittima si apre quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria, ovvero quando il defunto non ha disposto per testamento di tutti o di parte dei suoi beni (art. 457, 2° comma, c.c.).
Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell'ordine e secondo le regole stabilite dal codice civile (art. 565 c.c.).
IL CONIUGE
Il coniuge è al primo posto nell’ordine dei successibili, e la quota di sua spettanza varia a seconda che egli venga alla successione da solo (art. 583 c.c.), con il concorso di uno o più figli (art. 581 c.c.), oppure con il concorso di ascendenti, fratelli o sorelle del defunto (art. 582 c.c.).
In particolare, quando il coniuge viene alla successione da solo, ovvero in mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, ad esso si devolve tutta l’eredità (art. 583 c.c.).
Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi (art. 581 c.c.).
Infine, al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri (art. 582 c.c.).
Il coniuge divorziato perde ogni diritto successorio e mantiene solo il diritto ad un assegno periodico, se ne ricorrono i presupposti (art. 9-bis L. 01 dicembre 1970, n. 898).
Diversa è la posizione del coniuge separato: il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato (art. 585, 1° comma, c.c.); nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ha diritto solo ad un legato vitalizio di alimenti se in vita godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto (art. 585, 2° comma, c.c. e art. 548 c.c.).
Al coniuge, inoltre, spetta un altro legato ex lege, quello che comprende i diritti reali di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano (art. 540, 2° comma, c.c.).
DISCENDENTI, ASCENDENTI, FRATELLI E SORELLE, E ALTRI PARENTI
Sono discendenti tutti i figli: i figli adottivi sono equiparati ai figli nati nel matrimonio. Nello specifico al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali (art. 566 c.c.). I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante (art. 567, 2° comma, c.c.).
Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata (art. 573 c.c.).
Ai figli nati fuori del matrimonio aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. I figli nati fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari (art. 580 c.c.).
A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive (art. 568 c.c.).
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna. Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea (art. 569 c.c.).
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani (art. 570 c.c.).
Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di
essi, sia minore della metà. Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi. Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro (art. 571 c.c.).
Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado (art. 572 c.c.).
LO STATO
In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati (art. 586 c.c.).
Studio Legale Vassalli