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Studio Legale Vassalli

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L'ACCRESCIMENTO. LE SOSTITUZIONI.
L'ESECUTORE TESTAMENTARIO

Articoli 674 e seguenti del Codice Civile

 

IL DIRITTO DI ACCRESCIMENTO (artt. 674-678 c.c.)

A norma dell’art. 674 c.c., quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare la sua parte si accresce agli altri.
Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima.
L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore.
È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.
L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione (art. 675 c.c.).
L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto. I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale (art. 676 c.c.).
Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato (art. 677 c.c.). Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto (art. 678 c.c.). Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.

 

LE SOSTITUZIONI (artt. 688-699 c.c.)

LA SOSTITUZIONE ORDINARIA (artt. 688-691 c.c.)
La sostituzione ordinaria ricorre quando il testatore sostituisce all’erede o al legatario istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità (artt. 688 e 691 c.c.).
È ammessa la sostituzione plurima: possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più (art. 689, 1° comma, c.c.). È altresì ammessa la sostituzione reciproca tra i coeredi istituiti (art. 689, 2° comma, c.c.): se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione; se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.
A norma dell’art. 690 c.c., i sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.

LA SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA (artt. 692-699 c.c.)
Con la sostituzione fedecommissaria il testatore impone all’erede o al legatario (c.d. istituito) l’obbligo di conservare i beni ricevuti e di restituirli, alla sua morte, all’altro soggetto (c.d. sostituito) (artt. 692 e 697 c.c.).
Nello specifico, ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge (c.d. istituiti) con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo (c.d. sostituiti). Il fondamento dell’istituto risiede dunque nell’assistenza degli incapaci, giacché l’istituito (figlio, discendente o coniuge del testatore) deve essere interdetto o minore abitualmente infermo di mente (art. 692, 1° e 2° comma, c.c.).
La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. È anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza (art. 692, 4° comma, c.c.).
In ogni altro caso la sostituzione è nulla (art. 692, 5° comma, c.c.).
L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni (art. 693 c.c.).
L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione di ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie (art. 694 c.c.).
I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione (art. 695 c.c.).
Il sostituito può essere, oltre che una persona fisica, un ente che si prende cura dell’istituito, sotto la vigilanza del tutore di questi. L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito (art. 696, 1° comma, c.c.); nel caso di pluralità di persone o enti i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell’istituito (art. 692, 3° comma, c.c.). Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte dell’istituito, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'istituito medesimo (art. 696, 2° comma, c.c.).

Nella stessa sezione del codice che disciplina le sostituzioni è collocato anche l’usufrutto successivo, che ricorre quando l’usufrutto viene dal testatore attribuito ad una determinata persona e, dopo di lei, ad altra persona e così via. A norma dell’art. 698 c.c., la disposizione, con la quale è lasciato a più persone successivamente l'usufrutto, una rendita o un'annualità, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.

 

L’ESECUTORE TESTAMENTARIO (artt. 700-712 c.c.)

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione. L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto (artt. 700, 1° comma e 703, 1° comma, c.c.).
Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi.
Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario (art. 701 c.c.).
L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni. L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine. L'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante (art. 702 c.c.).
Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario (art. 700, 2° comma, c.c.). Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi (art. 708 c.c.)

Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a sé stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio (art. 700, 3° comma, c.c.).
L’esecutore testamentario, salvo contraria volontà del testatore, deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte (art. 703 c.c.). Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno.
L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.
Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all'eredità o ad accettarla col beneficio d'inventario.
Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredità devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore. Questi ha facoltà d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede e può esercitare le azioni relative allo esercizio del suo ufficio (art. 704 c.c.).
L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche (art. 705 c.c.). Egli in tal caso fa redigere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.
Il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredità (art. 706 c.c.). Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.
L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i beni dell'eredità che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio (art. 707 c.c.): egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l'erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.
L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno (art. 709 c.c.). Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.
Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune.
Il testatore non può esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.
Su istanza di ogni interessato, l'autorità giudiziaria può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia (art. 710 c.c.). L'autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l'esecutore e può disporre opportuni accertamenti.
L'ufficio dell'esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell'eredità (art. 711 c.c.).
Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredità (art. 712 c.c.).


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